Proloco Talamona

ha scopo di ​valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche, realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale. altre attività a carattere locale di promozione del turismo.

Consiglio Direttivo

Presidente: Lucica Virginia Bianchi Vice Presidente: Mauro Petrelli Cassiere: Giuseppe Barlascini Segretario: Gloria Pasina Roberto Perlini Giuseppe Luzzi Gianpaolo Luzzi Ian Sigot

Statuto

Art. 1
E’ costituita l’Associazione “PRO LOCO TALAMONA”. Essa ha sede a Talamona presso la Casa Comunale.
Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’associazione tutte quelle persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della associazione.
All’associazione può aderire ogni persona che ne condivida i principi ispiratori e la statutaria senza limitazioni di sesso, di età, di provenienza etnica e di confessione religiosa.

Art. 2
Gli scopi principali che l’Associazione si propone sono:
a) Riunire attorno a sé tutti coloro(enti, associazioni, privati) che hanno interesse allo sviluppo del paese;
b) Farsi strumento operativo e fiancheggiatore dell’Amministrazione Comunale come osservatore dei problemi turistici e come segnalatore di tutte le necessità, di tutti i bisogni, di tutte le esigenze per mettere in luce le vocazioni del territorio di sua competenza e per creare l’immagine turistica del paese;
c) Contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento turistico e stradale;
d) Tutelare e mettere in valore con assidua attività di informazione tutte le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo, per farlo meglio conoscere ed apprezzare;
e) Promuovere l’organizzazione di manifestazioni per l’assistenza al forestiero, la creazione e la gestione di quegli impianti e di quelle infrastrutture (alberghi, ritrovi, rifugi, ecc.) che possono servire a richiamare e ad intrattenere il forestiero;
f) Promuovere e facilitare il movimento turistico incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici;
g) Promuovere manifestazioni, gare, convegni, spettacoli pubblici ed ogni altra iniziativa di interesse turistico e culturale;
h) Istituire uffici di informazione turistica e svolgere attività o servizi di carattere e di interesse turistico.

Art. 3
I proventi con i quali l’associazione provvede alla propria amministrazione sono: Le quote dei soci, la partecipazione ai proventi dell’imposta di soggiorno e gli altri contributi di enti pubblici e privati, le eventuali donazioni, i proventi di gestione e iniziative stabili od occasionali.

Art. 4
Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati e partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto anche per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 5
La qualità di socio si perde per dimissioni o rinuncia o per morosità.

Art. 6
L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri.

Art. 7
I membri del Consiglio vengono eletti dall’assemblea generale dei soci e durano in carica due anni, in caso di vacanza per dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio, si provvede alla sostituzione nella prima riunione dell’Assemblea generale.

Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il proprio presidente, il Vicepresidente ed il cassiere. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. E’ però facoltà del Consiglio stesso di nominare un segretario o uno o più impiegati per il disbrigo delle funzioni burocratiche o tecniche, di pubbliche relazioni o stampa.

Art. 9
Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo riterrà necessario, le sue sedute sono pubbliche, può compilare un regolamento per il funzionamento dell’associazione, presenta all’assemblea le proposte che ritiene utili per il perseguimento dei fini dell’associazione, nomina gli impiegati e ne determina le attribuzioni e gli assegni.

Art. 10
Esso ordina pure tutte le spese necessarie nei limiti delle disponibilità, prende d’urgenza tutte le misure che impongono una rapida decisione, salvo farle ratificare da un’assemblea straordinaria od ordinaria e dispone l’esecuzione dei deliberanti dell’assemblea.

Art. 11
Il presidente dell’associazione rappresenta la medesima di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza è sostituito dal vicepresidente o, mancando questo, dal consigliere più anziano.

Art. 12
Gli amministratori hanno l’obbligo di redigere il rendiconto annuale composto dalla parte finanziaria e dalla parte economica. Tale rendiconto verrà posto alla approvazione dell’assemblea degli associati che dovrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 13
L’assemblea è composta dalla generalità dei soci, associati o partecipanti alla associazione. I soci sono convocati almeno una volta all’anno in assemblea generale ordinaria e tutte le volte che occorre in assemblea generale straordinaria. L’assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un quarto dei soci o per iniziativa del consiglio di amministrazione. La convocazione per l’assemblea generale sia ordinaria che straordinaria debbono essere fatte pervenire ai soci almeno sette giorni prima della data fissata tramite lettera e/o pubblicazione sulla stampa locale e/o affissione all’albo comunale.

Art. 14
Ogni socio, associato o partecipante ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime. Perché l’assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei soci. Trascorsa mezz’ora, l’assemblea si riunisce in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15
L’assemblea generale ordinaria delibera sul rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente, sulla e sulle relazione dei lavori eseguiti, su eventuali proposte del consiglio e sulle attività in genere dell’associazione.

Art. 16
Per la validità delle deliberazione dell’assemblea generale occorre la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 17
Qualsiasi modificazione dello statuto dovrà essere approvata dall’assemblea generale col voto di due terzi dei soci, in regola con l’ultimo tesseramento indetto dal consiglio di amministrazione dell’associazione.

Art. 18
Lo scioglimento dell’associazione non potrà essere pronunciato che da una assemblea generale e dovrà essere votato dai tre quarti dei soci.

Art. 19
In caso di scioglimento le somme eventualmente residuate saranno destinate con voto di maggioranza dell’assemblea ad un’istituzione turistica di interesse locale o ad opera di assistenza sociale. I beni acquistati con il concorso finanziario specifico della Regione o altri enti pubblici saranno devoluti all’ente turistico eventualmente subentrante o, in difetto, al Comune di Talamona. E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, nr. 62 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20
Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, con particolare richiamo alla Legge Regionale Lombardia 25/10/2001 n. 16. Anno duemilaquattro, il giorno ventisei del mese di novembre, fatto in Talamona presso la sede della Pro Loc